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San Lucido - Voto annullato, il CdS insegna

Di Maria Francesca Calvano • 17 Novembre 2007 • Categoria: san lucido

«La tesi degli appellanti deve essere condivisa, dovendosi ritenere illegittima l’ammissione al voto assistito di 61 elettori (distribuiti in 5 delle 6 sezioni previste) per i quali nel relativo verbale è stata genericamente indicata con l’espressione “menomazione fisica” la ragione dell’assistenza, senza ulteriori precisazioni a fronte di certificazioni sanitarie generiche».

È precisamente questo il motivo per il quale il Consiglio di Stato ha accolto, lo scorso 26 giugno, il ricorso in appello della minoranza volto a riformare la precedente sentenza sfavorevole del Tar. È insomma questa la bandiera del Progetto Ribaltone inaugurato da Progetto San Lucido ad elezioni appena perse.

La decisione, depositata il 7 novembre, spiega i motivi per i quali il CdS ha stabilito l’annullamento delle elezioni comunali del 28 e 29 maggio 2006.

Essi risiedono sostanzialmente nel fatto che sui verbali, in 61 casi (e non in 86 come la minoranza ha tentato di provare), è stata utilizzata la formula “menomazione fisica”, mentre il CdS stabilisce che l’attestazione dell’impedimento al voto deve indicare la patologia specifica, la quale, “se non inserita nel certificato medico allegato al verbale, deve emergere da quest’ultimo”.

Spetta quindi al presidente di seggio riportare sul verbale il motivo preciso dell’accompagnamento, e prima ancora attestare che l’infermità impedisca realmente il voto, al di là del certificato medico presentato. Anzi il presidente è tenuto a verificare, con la prova empirica, la capacità di voto anche in assenza di certificato medico, non solo nei casi in cui esso riporti l’infermità solo in via generica; addirittura il presidente deve accertare se l’impedimento addotto dall’elettore rientri nei casi previsti dalla legge anche se l’elettore è in possesso della tessera col simbolo che attesta di aver diritto al voto assistito.

Per il Cds, non ha “alcuna incidenza sulla questione la recente normativa a tutela della riservatezza”.

Insomma, tutto parrebbe rimesso al “prudente” giudizio del presidente di seggio, che con questa sentenza assume su di sé una grossa responsabilità. Nel caso di San Lucido, soprattutto quella di determinare, con la sua condotta, se possano esserci o meno le basi, per i perdenti, per promuovere un nuovo Progetto Ribaltone.

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